L'interdizione è l'istituto giuridico di ampia tutela dell'incapace, ormai di residuale applicazione, richiedendo lo svolgimento di una vera causa civile con conseguente pronuncia di sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione.
Possono essere dichiarate interdette le persone maggiorenni e il minore emancipato con disturbi psichici tali da renderli incapaci di provvedere del tutto ai propri interessi.
L'incapace dichiarato interdetto perde completamente la capacità di agire ed è rappresentato dal Tutore, nominato dal Giudice Tutelare dopo la pronuncia di interdizione. Il Tutore viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'interdetto (coniuge non separato, persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato tutore (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi).
Con l'entrata in vigore della legge nr. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, si procede ad interdizione del soggetto abitualmente infermo di mente soltanto se ciò appare indispensabile per la tutela dei suoi interessi; in tutti gli altri casi è sufficiente attivare la nomina di un Ammnistratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare.