Come fare per


Autorizzazione del Giudice Tutelare per la Gestione dei Beni Patrimoniali del Minore
Scheda aggiornata al 19/03/2015

DOVE

Ufficio: Cancelleria Civile - Volontaria Giurisdizione. Piano: Secondo

Tribunale di Asti Via Govone, 9

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00; martedì dallle 15,00 alle 17,00

Per informazioni: tel. 0141/388427 - 388445

E - mail: tutele.tribunale.asti@giustizia.it


COS'E'

Nella nuova normativa il concetto di potestà genitoriale è stato sostituito da quello di responsabilità: i genitori rappresentano congiuntamente i figli minori e ne amministrano i beni.

In particolare, i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministazione e, solo nel caso, un genitore sia impedito o lontano o in situazione di incapacità oppure muoia, la responsabilità genitoriale è esercitata dall'altro genitore.

Per compiere gli atti di straordinaria amministrazione  sui beni del figlio minore, i genitori (entrambi) devono richiedere apposita autorizzazione al Giudice Tutelare.

Tale autorizzazione è necessaria per:

  • alienazioni;
  • ipoteche;
  • costituzioni di pegno;
  • accettazioni e rinunzie di eredità o legati;
  • accettazioni di donazioni;
  • scioglimento di comunioni;
  • stipulazione di mutui;
  • locazioni ultranovennali;
  • transazioni e compromessi;
  • riscossione di capitali.

Non occorre autorizzazione per:

  • riscossione delle somme erogate dall'Inps a fini assistenziali (es. indennità di accompagnamento)
  • compimento di atti funzionali alla riscossione (es.apertura di conto o libretto per l'accredito).

CHI

L'autorizzazione  per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve essere richiesta da entrambi i genitori o, in caso di morte o di incapacità di uno dei due, dal genitore superstite o che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.


COME

Con ricorso al  Giudice Tutelare del luogo in cui il minore ha il proprio domicilio.


COSTI

Contributo Unificato:

Marca da bollo:

Marca da bollo per ritiro copia:

 


LEGGI E REGOLAMENTI

Normativa di riferimento: Artt. 316, 317, 320 del Codice Civile.