Come fare per


REGISTRAZIONE GIORNALI E PERIODICI (Dati in fase di aggiornamento)
Scheda aggiornata al 24/03/2015

DOVE

Ufficio: Registrazione Giornale e Periodici   Piano: Terzo

Tribunale di Asti sede Via Govone, 9

Orari: dal lun al ven: dalle 9,00 alle 12,00

Per informazioni: 0141/388479

e- mail: tribunale.asti@giustizia.it


COS'E'

Tutti i periodici cartacei, giornali radio, telegiornali, periodici telematici sono soggetti a registrazione presso il Tribunale nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione. 

Per le testate on line, la registrazione è obbligatoria solo qualora esse siano interessate ai finanziamenti pubblici previsti dalla legge nr 62/2001 ovvero conseguano ricavi annui da attività editoriali superiori a € 100.000.

Inoltre, in materia di editoria digitale, la Legge 103/2012 prevede "semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni".

 


CHI PUO' RICHIEDERLA

La richiesta di  registrazione di giornali o periodici deve essere promossa dal proprietario, dall'editore, se diverso dal proprietario, e dal direttore responsabile. Se il proprietario o l'editore sono una persona giuridica l'iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentante.

E' pertanto sempre  necessaria la nomina di un Direttore Responsabile, che deve essere scelto tra i giornalisti iscritti all'Albo dei Giornalisti Professionisti e Pubblicisti. Il Direttore Responsabile, infatti, deve presentare una dichiarazione congiunta con il proprietario circa le rispettive qualifiche, nonchè il titolo e la natura della pubblicazione. Se il  Direttore Responsabile è investito di mandato parlamentare o euro parlamentare occorre la nomina e la dichiarazione di accettazione di un vice direttore che assuma la qualifica di responsabile.

Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico  (escluse quelle sportive o cinematografiche), la qualifica di Direttore Responsabile può essere ricoperta da persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva nell'Elenco Speciale annesso all'Albo dei Giornalisti (art 28 Legge 3 febbraio 1963, nr 69).

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della Legge 8 febbraio 1948, nr 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile e il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani (Art 9 della legge 6 febbraio 1996, nr 52).

Per la richiesta di registrazione, non occorre l'assistenza di un legale.


COME

La domanda di registrazione, in bollo da € 16,00, va indirizzata al Presidente del Tribunale e consegnata all'Ufficio competetente, anche per il tramite di persona delegata  (in questo caso la firma del proprietario deve essere già essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco).

Dalla domanda devono risultare: nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza e codice fiscale del Proprietario, se si tratta di persona giuridica ( società/associazione/fondazione, ecc.) la denominazione  ragione sociale , codice fiscale/partita iva e il nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, e codice fiscale del legale rappresentante. (All. 1)

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

  • Dichiarazione, in bollo da € 16,00, (in carta semplice per le ONLUS), attestante le caratteristiche del periodico ossia titolo, periodicità, tipografia, tecniche di diffusione, luogo di pubblicazione, sede della redazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore responsabile.
  • Autocertificazione, in carta semplice,

 

  • titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
  • tecnica di diffusione;
  • se stampa: nome e indirizzo della tipografia;
  • se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente;
  • se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui trasmette;
  • se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica.

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti allegati alla domanda, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nello specifico alla domanda devo essere allegati i seguenti documenti:


VARIAZIONI

Per ogni variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata (es: cambiamento del proprietario, del direttore responsabile, variazione periodicità) deve essere presentata domanda in bollo da € 16,00 da parte del proprietario, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento.

Per le variazioni non occorre il versamento della Tassa Concessione Governativa.


NORMATIVA

Leggi e regolamenti: -  Art. 5 Legge 8/2/1948, nr 47;

                                  -   Art. 1 Legge 7/3/2001, nr 62.


COSTI

Per domanda: marca da bollo da euro 16,00

Per dichiarazione caratteristiche periodico:

Tassa di concessione governativa: