Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici o dei periti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in Albi speciali tenuti presso ogni Tribunale.
Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti, diviso in categorie.
Le categorie comprese in questi Albi sono:
per il settore civile:
medico-chirurgica;
industriale;
commerciale;
agricola;
bancaria;
assicurativa.
Per detto settore è prevista anche una categoria Varie che comprende le tre sottocategorie di: infortunistica stradale, traduttori, esperti.
per il settore penale:
medico – legale;
psichiatrica;
contabile;
ingegneria e relative specialità;
infortunistica;
balistica;
chimica;
analisi e comparazione della grafia.
L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale a cui appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione.
Nessuno può essere iscritto in più di un Albo dei Ctu e dei Periti.
Sulle domande di iscrizione decide il Comitato. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al corrispondente Comitato presso la Corte di Appello.
L'Albo è permanente. Ogni quattro anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'Albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.