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Glossario dei termini giuridici
PROCURA DELLA REPUBBLICA
E' l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono
le funzioni di Pubblico ministero (P.M.).
L'ufficio del P.M. é istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello,
i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.
Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale
presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano
le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia (art.69 ordinamento
giudiziario).
I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le
loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art.70 ordinamento
giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente.
Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato,
delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti
che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle
misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice,
nei casi stabiliti dalla legge.
Anche innanzi al Giudice di pace in sede penale è prevista la figura del P.M., perché
presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.
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