Come fare per


RECLAMI EX ART. 669 TERDECIES CPC

A chi rivolgersi

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico:

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con prosecuzione fino alle ore 13:30 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;

Il sabato solo per atti in scadenza.

 

Telefono:
  • 0141/388434 (Funzionario)
  • 0141/388444
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Jennifer La Rosa (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Responsabile
    • Dott.ssa Emanuela Rubini (Funzionario Tecnico)
      Incarico: Addetto
    • Dott.ssa Martina Minicozzi (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
    • Dott. Alberto Roggero (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Anna Quaglia (Ausiliario)
      Incarico: Addetto

    COS'E'

    Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.


    NORMATIVA

    Art. 669 terdecies cpc


    DOVE

    In materia di procedimenti esecutivi il deposito del reclamo è considerato atto endoprocessuale, pertanto va depositato esclusivamente in via telematica all’interno del medesimo fascicolo in cui è stato emanato il provvedimento reclamato. Ad eccezione di altri tribunali, va quindi depositato all’interno del registro SIECIC come atto successivo (atto generico/atto non codificato) e non come atto introduttivo sul registro SICID-Contezioso Civile.


    COME SI SVOLGE

    Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.


    COSTI

    C.U. €147,00 + € 27,00 per anticipazioni forfettarie