Il deposito delle opposizioni da parte del debitore esecutato ex artt. 615 e 617, 2 comma c.p.c. e del terzo ex art. 619 c.p.c., nella fase cautelare di sospensione dinanzi al Giudice della Esecuzione avviene con diverse modalità a seconda che il creditore procedente abbia provveduto o meno alla iscrizione a ruolo, nei termini di legge, della procedura esecutiva.
Se il creditore ha iscritto a ruolo il pignoramento, il debitore o il terzo dovranno depositare, esclusivamente per via telematica, nel fascicolo della procedura esecutiva, il ricorso in opposizione in pdf nativo come atto principale, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione utilizzando come voce del proprio redattore:
- “OpposizioneAttiEsecutivi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (EX ART. 617,c omma 2, cpc);
- “OpposizioneAllaEsecuzione”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE (EX ART. 615 co.2 cpc);
- “OpposizioneDiTerzi”: da associare al DEPOSITO RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZI (EX ART. 619 co. 2cpc);
Diversa è l’ipotesi in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo il pignoramento ed il debitore debba depositare un ricorso in opposizione soggetto al termine decadenziale di venti giorni dalla notifica del pignoramento e, quindi, ad un termine inferiore a quello nel concreto a disposizione del creditore per l’iscrizione a ruolo.
In questo caso, l’art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. , introdotto con l’art. 14 DL 83/2015, conv. in L. 132/2015, ha previsto che l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva possa avvenire anche da parte di soggetti diversi dal creditore . A far data dal 02.01.2016 il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avvenire telematicamente, per cui il debitore o il terzo potranno depositare l’opposizione con gli schemi degli atti introduttivi (1 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore; 2 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi; 3 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del terzo pignorato) mettendo come atto principale il ricorso in opposizione e come allegati la procura e tutti i documenti che offrono in comunicazione, sia utilizzando la voce allegato semplice sia mettendoli al posto degli allegati previsti come obbligatori. (Titolo esecutivo, precetto ecc.)