MODALITA’ CONVERSIONE PIGNORAMENTO PER LE ESECUZIONI INIZIATE A PARTIRE DAL 13/02/2019
A chi rivolgersi
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari
Ubicazione: Via Govone n. 9, Asti
Orario al pubblico: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con prosecuzione fino alle ore 13:30 unicamente per il deposito degli atti in scadenza;
Il sabato solo per atti in scadenza.
Telefono:
0141/388434 (Funzionario)0141/388444 Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo
- Dott.ssa Jennifer La Rosa (Funzionario Giudiziario)
Incarico: Responsabile
- Dott.ssa Emanuela Rubini (Funzionario Tecnico)
Incarico: Addetto
- Dott.ssa Martina Minicozzi (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Dott. Alberto Roggero (Addetto all'Ufficio del Processo)
Incarico: Addetto
- Sig.ra Anna Quaglia (Ausiliario)
Incarico: Addetto
COS'E'
La conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
NORMATIVA
ART. 495 Codice di Procedura Civile modificato dall'art. 4 della L.11/2/2019 n.12 di conversione del D.L. 14/12/2018 n.135 applicabile alle procedure di pignoramento con inizio alla data del 13 febbraio 2019 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione).
CHI PUO' CHIEDERLA
Il debitore personalmente o il suo difensore costituito
DOVE
Deposito telematico a mezzo di avvocato costituito con scansione della copia dell’assegno circolare da versare successivamente in originale presso la Cancelleria delle Esecuzioni, secondo piano.
Personalmente dal debitore presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione
COME SI SVOLGE
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma, come sopra determinata, è versata tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A. patrimonio Bancoposta”.
In caso di accoglimento dell'istanza, le rate verranno versate con le medesime modalità dell’assegno versato con l’istanza di conversione.
NOTA BENE
Qualora il debitore non provveda al saldo nel termine stabilito, il Giudice su istanza del creditore dispone la vendita dei beni pignorati e, le somme eventualmente versate, vanno a formare parte dei beni pignorati. Qualora, invece, il debitore provveda all’integrale pagamento, i beni pignorati vengono liberati dal vincolo del pignoramento e rientrano nella disponibilità del debitore.
COSTI
Esente da contributo unificato, se è già stata depositata l’istanza di vendita;
€ 16,00 marca da bollo ogni 4 pagine se non è stata depositata l’istanza di vendita.
finecontenuti