La competenza al rilascio del'autorizzazione per l'interruzione volontaria di gravidanza spetta al Giudice Tutelare del luogo dove opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia cui la minore si è rivolta.
Il Giudice Tutelare competente per territorio, sentita la minore, emette, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione medica, il provvedimento che autorizza la minore a decidere di interrompere la gravidanza.
Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.
Qualora il Medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minore, indipendentemente, dall'assenso dei genitori o del tutore, senza adire il Giudice Tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere, in via d'urgenza, l'intervento e, se necessario, il ricovero.