Nel corso del giudizio per Inabilitazione, il giudice istruttore, designato dal Presidente del Tribunale, procede all'esame dell'inabilitando con la presenza del pubblico ministero e, eventualmemte, anche di un consulente tecnico, recandosi al domicilio dell'incapace se questo fosse impedito. Dopo l'esame, il giudice istruttore, se lo ritiene opportuno, può nominare un Curatore Provvisorio.
All'infuori dei casi in cui al legge indica chi debba essere il curatore, è il Giudice Tutelare che procede alla sua nomina.
L'Assistenza
Dopo la sentenza di inabilitazione, alla persona inabilitata viene nominato dal Giudice Tutelare un curatore definitivo, il quale interviene, in tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ad integrare la volontà dell'incapace. E' questa la differenza principale rispetto all'interdizione, perchè contrariamente al tutore, il curatore non si sotituisce all'incapace, ma lo assiste.
Il Curatore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'uffico con fedeltà e diligenza.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, solo per pochi casi particolari si procede ad Inabilitazione, mentre, per tutte le situazioni sopra elencate è sufficiente attivare la procedura dell'Amministratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare.
Il Giudice Tutelare vigila per riconoscere se la causa dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero ai fini di una revoca.